Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni daparte di questa Direzione Generale in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.

È indubbio, però, che le procedure adottate in materia dagli Uffici hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, “agevolmente” rese da terzi, tutte riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta.

Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza.

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.

 

Circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021