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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021 la legge n. 156 di conversione del Decreto Legge “Infrastrutture” che aveva modificato alcuni articoli del Codice della Strada.

- ESTENSIONE DI VALIDITA' DEL FOGLIO ROSA DA 6 A 12 MESI E 3 TENTATIVI POSSIBILI PER SUPERARE L'ESAME PRATICO.

- DEROGA (per il primo anno) ALLE LIMITAZIONI ALLA GUIDA DEI NEOPATENTATI CON PATENTE B: un neopatentato potrà guidare veicoli con potenza superiore a 55 kw se accompagnato da una persona di massimo 65 anni di età e con più di 10 anni di patente.

- AUMENTO DI CAUTELE DA ADOTTARE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DEI PEDONI: i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o hanno iniziato l'attraversamento. inoltre gli automobilisti devono rallentare gradualmente e dare la precedenza se un pedone, che transita nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale, si accinge poi ad attraversare.

- CONTRASSEGNO ROSA: i sindaci, con propria ordinanza, possono riservare posti di sosta riservati al servizio di donne in stato di gravidanza e genitori con bambino di età non superiore a 2 anni, muniti di contrassegno rosa.

- AUMENTO DELLE SANZIONI PER

  • trasporto di un minore senza casco su mezzi a due ruote
  • lancio di cose da veicoli in movimento
  • uso di smartphone, computer, tablet durante la guida
  • sosta negli spazi riservati al trasporto scolastico, veicoli con permesso rosa, spazi riservati alla sosta e ricarica veicoli elettrici
  •  utilizzo e sosta in strutture dedicte a persone invalide senza opportuna autorizzazione

- MONOPATTINI

  • obbligo di indossare giubotto o bretelle riflettenti da mezz'ora dopo il tramonto e durante la notte
  • età minima di 14 anni per condurre un monopattino elettrico
  • obbliogo di indossare il casco solo per conducenti minorenni 
  • divieto di sosta sui marciapiedi (salvo apposite aree indicate dai comuni)

 

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Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni daparte di questa Direzione Generale in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.

È indubbio, però, che le procedure adottate in materia dagli Uffici hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici corredati da altrettante dichiarazioni sostitutive, “agevolmente” rese da terzi, tutte riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta.

Moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza.

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.

 

Circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021

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